Statuto
Statuto
NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE UNIVERSITARIA "M. TIRANDI"
( approvato con D.M. 17 Giugno 1996 )
Art. 1
La Fondazione Universitaria Milziade Tirandi, istituita in Brescia per volontà di M. Tirandi ed eretta in Ente Morale con decreto 14 gennaio 1915 n° 488, ha per fine il perfezionamento delle conoscenze teoriche e pratiche dei giovani in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore o di livello universitario per favorire il miglior esercizio di attività professionali nel campo economico, con partico1are riguardo ai rapporti internazionali. A tale scopo essa promuove, anche in collaborazione con l'Università e/o con altri Enti, l'organizzazione di corsi di studio, di perfezionamento e di specializzazione per diplomati e laureati e attua le opportune iniziative complementari per la realizzazione dei fini indicati. Assegna inoltre borse di studio e premi agli studenti meritevoli.
Art. 2
La Fondazione Universitaria Milziade Tirandi è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Art. 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) da titoli di stato e garantiti dallo stato per un valore nominale di L. 200 milioni;
b)dagli eventuali residui attivi di bilancio che il Consiglio di amministrazione determinerà di destinare ad incremento del patrimonio:
c) da lasciti, donazioni, contributi, sovvenzioni ed eventuali altre liberalità disposte a tal fine.
Art. 4
La Fondazione provvede ai suoi fini:
- con le rendite del patrimonio
- con gli altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio, che pervengono annualmente alla Fondazione da parte di Associazioni e di Enti interessati al progresso dell'attività formativa promossa dalla Fondazione medesima.
Art. 5
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:
a) di un rappresentate del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:
b di un rappresentante delia Provincia di Brescia:
c) di un rappresentante del Comune di Brescia
d) di un rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia
e) di un rappresentante dell'industria bresciana:
f) di un rappresentante del commercio bresciano;
g) di un rappresentante dell'artigianato bresciano:
h) di un rappresentante dei lavoratori bresciani;
i) eventualmente, fino ad un massimo di altri tre, di un rappresentante per ciascun Ente che collabori alle attività della Fondazione con contributi finanziari considerati, a giudizio del Consiglio di amministrazione in carica, di consistente entità;
l) dell'esecutore testamentario del fondatore o della persona che lo sostituisce secondo la volontà dello stesso fondatore.
Art. 6
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:
- su proposta degli Enti interessati per i membri di cui alle lettere a), b), c), d); .
- su Proposta del Consiglio di amministrazione uscente, considerate le organizzazioni di categoria più rappresentative, per i membri di cui alle lettere e), f), g), h);
- su proposta del Consiglio di amministrazione per i membri eventuali di' cui alla lettera i).Salvo 11 membro di cui alla lettera l), tutti i componenti del Consiglio durano in carica ° tre anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
Art. 7
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice-presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione provvede a tutti ali atti necessari alla efficienza della Fondazione allo sviluppo della stessa ed al raggiungimento dei fini statutari: approva i bilanci. delibera i regolamenti interni, nomina e licenzia il personale dipendente, delibera sulle modifiche dello Statuto ed in genere su ogni questione, anche di amministrazione straordinaria, che interessi la Fondazione.
Art. 9
Il Presidente rappresenta la Fondazione in tutti i suoi atti di fronte alle autorità ed ai terzi, ne cura gli interessi e l'osservanza dello statuto, vigila sull'andamento generale della Fondazione, convoca e presiede le sedute consiliari.
Art. 10
Il Consiglio di amministrazione nomina, all' infuori dei suoi membri, il Segretario della Fondazione, che partecipa con voto consultivo alle sedute consiliari e ne redige i verbali. Il segretario esegue le deliberazioni del Consiglio e ha la responsabilità dell'organizzazione e dei servizi ·della Fondazione.
Art. 11
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei sui componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 12
Il servizio di tesoreria e cassa è affidato a·un Istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente o del Vicepresidente e controfirmati dal segretario della Fondazione. . •
Art. l3
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno •
Art. 14
Il Consiglio nomina due revisori dei conti, che effettuano il riscontro della gestione, esaminano il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo e ne riferiscono al Consiglio stesso.I revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.